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ACCESSO CIVICO - REGISTRO ACCESSI

Il diritto di accesso

Il processo legislativo in materia di accessibilità continua ad evolversi rispondendo alle esigenze, sempre più estese, di trasparenza dell'azione pubblica, configurando diverse forme di accesso. I differenti sistemi di accesso dipendono da diversi ordini di legittimazione e grado di trasparenza.

La normativa attualmente vigente prevede:

Accesso agli atti

Accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, diritto che può essere esercitato da chi ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

L'esame dei documenti è a titolo gratuito.

Il rilascio di copia dei documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

In particolare, il rilascio di copia cartacea è subordinato al rimborso del costo di riproduzione, che avviene mediante l'apposizione di marca da bollo, secondo le disposizioni vigenti in materia (D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642; Direttiva 19 marzo 1993, n. 27720/928/46 della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Il pagamento delle spese di riproduzione deve avvenire esclusivamente tramite marche da bollo annullate a cura dell'Ufficio.

Presupposto indefettibile dell’accesso agli atti è la presenza di un interesse diretto, concreto e attuale del richiedente.

Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, l'Amministrazione, con apposito atto, comunica al richiedente l'accoglimento della richiesta di accesso, nonché l'ufficio, la sede, il nominativo del referente incaricato, il giorno e l'ora in cui potrà prendere visione e/o estrarre copia dei documenti oggetto della richiesta stessa.

Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa deve intendersi rifiutata.

L'art. 24 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e il Decreto 26 ottobre 1994, n. 682 del MiC individuano i casi in cui è escluso il diritto di accesso.

Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso sono ammessi solo nei casi e nei limiti stabiliti dallo stesso articolo 24 e devono essere motivati.

In caso di diniego dell’accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi del citato art. 24 comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere che sia riesaminata la suddetta determinazione nei casi e nei modi specificati dall’art. 25 della Legge n. 241/1990 e s.m.i..

Il Responsabile del procedimento di accesso per Palazzo Ducale di Mantova è il dirigente dr. Stefano L’Occaso, Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.; tel. 0376352111.

La richiesta di accesso agli atti va presentata a: Ministero della cultura, Direzione Generale Musei, Palazzo Ducale di Mantova – dr. Stefano L’Occaso - Mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.- PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Si ricorda che le istanze sono ritenute ammissibili solo se sottoscritte con firma autografa accompagnata da un valido documento di identità; la richiesta può anche essere sottoscritta con firma digitale o, in alternativa, il sottoscrittore essere identificato con il sistema pubblico di identità digitale (SPID) o tramite la carta di identità elettronica o ancora con la carta nazionale dei servizi. 

Accesso civico semplice

Disciplinato dall'art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013 come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. n. 97/2016, avente ad oggetto "documenti, informazioni e dati" oggetto di pubblicazione obbligatoria che l'amministrazione abbia omesso di pubblicare, ed esercitabile da "chiunque", a prescindere da un particolare requisito di qualificazione; esso consente a qualunque soggetto interessato di chiedere la pubblicazione di informazioni, documenti e dati sui siti istituzionali.

La richiesta di accesso civico semplice va presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero della cultura, il Segretario Generale dott. Salvatore Nastasi.

Accesso civico generalizzato

L’accesso civico generalizzato è disciplinato dall’art. 5, comma 2, del Decreto Legislativo n. 33/2013 come modificato dall’art. 6 del d.lgs. n. 97/2016, avente ad oggetto dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni “ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione” ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 2013; anche in questo caso, la legittimazione è riconosciuta a “chiunque”, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione; con il diritto di accesso generalizzato, in un’ottica completamente diversa rispetto a quella che ispira la Legge n. 241 del 1990, l’ordinamento vuole favorire “forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche” e  “promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”.

La richiesta di accesso civico generalizzato va presentata a: Ministero della cultura, Direzione Generale Musei, Palazzo Ducale di Mantova - dr. Stefano L’Occaso

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  • PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 o in alternativa

  • Mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
  • Ufficio relazioni con il pubblico MiC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Si ricorda che le istanza saranno ritenute ammissibili solo se sottoscritte con firma autografa accompagnata da un valido documento di identità; la richiesta può anche essere sottoscritta con firma digitale o, in alternativa, il sottoscrittore essere identificato con il sistema pubblico di identità digitale (SPID) o tramite la carta di identità elettronica o ancora con la carta nazionale dei servizi.

Ai sensi dell’art. 5, c. 7, D.Lgs. n. 33/2013, nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni.

Avverso la decisione dell'Amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al TAR ai sensi dell'art. 116 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza - MiC è il Segretario generale dott. Salvatore Nastasi.

Ulteriori informazioni

Vai al sito istituzionale del MiC: https://trasparenza.cultura.gov.it/pagina770_accesso-civico.html

Modulistica - Documentazione

Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza - MiC è la dott.ssa MARINA GIUSEPPONE
Atto di nomina DM 13.01.2023 n.9, registrato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 24 gennaio al n. 182

REGISTRO ACCESSI PALAZZO DUCALE DI MANTOVA

Riferimenti normativi: Linee Guida ANAC n. 1309/2016 e Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017.

Il registro è aggiornato semestralmente.

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